AGGIORNAMENTO 16/10/2024
Si comunica che il Servizio Digitale “Aggiornamento Banca Dati Strutture Ricettive e Locazioni Brevi” (https://servizi-digitali.regione.campania.it/StruttureRicettive) dedicato ai titolari o responsabili di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e alle attività di locazione breve ubicate nella Regione Campania per aggiornare e integrare i dati della propria struttura al fine di ottenere il CIN, sarà attivo fino al 22 novembre 2024.
Si ricorda che l’aggiornamento dei dati è un passaggio fondamentale e necessario per poi poter richiedere al Ministero del Turismo l’assegnazione del nuovo Codice Identificativo Nazionale – CIN di cui alla Legge 15 dicembre 2023 n. 191, art. 13-ter.
Si invitano, pertanto, i titolari o responsabili di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e alle attività di locazione breve, non ancora in possesso del CIN, ubicate nella regione Campania a verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla propria struttura attraverso l’apposito Servizio Digitale disponibile al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/StruttureRicettive
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CIN PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE – PER LA MANCATA ATTRIBUZIONE – SANZIONI PREVISTE A PARTIRE DAL 2 NOVEMBRE
E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale Parte Seconda n.103 del 3 settembre 2024, l’Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN. Dal giorno 3 settembre 2024, terminata la fase sperimentale, la Banca Dati delle Strutture Ricettive entra quindi in esercizio su tutto il territorio nazionale. Dalla data di pubblicazione dell’Avviso decorre il termine di 60 giorni per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 recante “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”. Pertanto, gli obblighi previsti dalla citata disposizione e le relative sanzioni si applicheranno a decorrere dal giorno 2 novembre 2024.
Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di tua pertinenza, potrai procedere con l’istanza
I dati delle strutture ricettive e locazioni brevi presenti sulla piattaforma ministeriale BDSR sono quelli inseriti dai Suap comunali nel database regionale e COMPLETI delle informazioni obbligatorie richieste dal Ministero.
Nel caso i dati OBBLIGATORI richiesti dal Ministero non fossero completi o non fosse associato un codice fiscale alla struttura ricettiva/locazione breve, la piattaforma nazionale non potrà assegnare il CIN.
Si invitano, pertanto, i titolari o responsabili di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e alle attività di locazione breve ubicate nella regione Campania a verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla propria struttura attraverso l’apposito Servizio Digitale disponibile al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/StruttureRicettive
L’aggiornamento dei dati è un passaggio fondamentale e necessario per poi poter richiedere al Ministero del Turismo l’assegnazione del nuovo Codice Identificativo Nazionale – CIN di cui alla Legge 15 dicembre 2023 n. 191, art. 13-ter.
Il Servizio è accessibile, esclusivamente tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS), al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/StruttureRicettive e sarà attivo fino al 15 ottobre 2024.
Il Servizio Digitale, inoltre, consente agli utenti di indicare nominativo e codice fiscale del delegato autorizzato a gestire i dati per proprio conto.
FAQ DOMANDE/RISPOSTE DEL MINISTERO IN RELAZIONE ALLE SCADENZE CIN
https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
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SOGGETTI OBBLIGATI
Ricordiamo che sono tenuti a richiedere il CIN i seguenti soggetti:
➢ I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
➢ i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
➢ i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), il soggetto interessato può accedere alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di pertinenza, sarà possibile procedere con l’istanza.
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TERMINI PER RICHIEDERE IL CIN
➢ Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN ha 60 giorni di tempo per richiedere il CIN: i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, cioè dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale.
Pertanto, dalla pubblicazione dell’Avviso – avvenuta il 3 settembre 2024 – vi sono complessivamente 120 giorni per ottenere il CIN.
Una volta decorsi questi termini, i titolari di strutture ricettive o di immobili in locazione breve privi di CIN saranno suscettibili di sanzione.
➢ Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN (cioè, dopo il 2 novembre 2024), ha 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale per ottenere il CIN.
Una volta decorsi questi termini, i titolari di strutture ricettive o di immobili in locazione breve privi di CIN saranno suscettibili di sanzione.
➢ Per i titolari di strutture/immobili situati in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, è necessario richiedere il CIN il prima possibile.
Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN – cioè, dal 2 novembre 2024 –, infatti, chi esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o senza esporlo all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati sarà suscettibile di sanzione. Lo stesso vale nel caso in cui la normativa della Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la struttura ricettiva: è necessario chiedere il CIN il prima possibile.
➢ Nel caso in cui la Regione/Provincia Autonoma, pur prevedendo un proprio codice identificativo, non ha attribuito il codice nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN – cioè, dal 2 novembre 2024 –, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
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OBBLIGHI
Per completezza, riepiloghiamo di seguito quali sono gli obblighi previsti dal citato art. 13 ter del DL. n.145/2023.I titolari delle strutture ricettive, i locatori di immobili destinati alla locazione turistica e alla locazione ex art. 4 del D.L. n. 50/2017 si dovranno adeguare a tali obblighi a decorrere dal 2 novembre 2024.
1- OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE E INDICAZIONE DEL CIN
➢ Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50 /2017, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto: o ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici o ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
➢ I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50 /2017, ovvero della struttura turistico-ricettivaalberghiera o extralberghiera.
➢ I soggetti di cui sopra sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.773/1931, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
2- REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE GAS.
➢ Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50 /2017, gestite in forma imprenditoriale, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
➢ Tutte le unità immobiliari, sia gestite in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
3- OBBLIGO DI SCIA.
➢ Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50 /2017 in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
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SANZIONI
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni applicabili a partire dal 2 novembre 2024 in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 ter del D.L. n. 145/2023.
➢ Si applica la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura dell’immobile, al titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN e a chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50/2017, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN. Si applica la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione, con l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato per la mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile e per la mancata indicazione del CIN negli annunci.
➢ Si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale che prescrive i requisiti di sicurezza degli impianti a chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50/2017, prive dei requisiti i requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali. Si applica la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata a chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50/2017, in assenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Si applica la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura dell’immobile, nel caso di esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50/2017, in forma imprenditoriale, direttamente tramite intermediario, in assenza della SCIA.
Il Ministero ha, inoltre, chiarito che rimangono in ogni caso valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni. Sul sito del Ministero del Turismo al seguente link potete trovare i contatti utili per informazioni sul CIN, nonché i link alle FAQ che sono in fase di aggiornamento e alla pagina dedicata alla BDSR.
Per maggiori info puoi visionare anche la guida del Centro Assistenza al seguente link: https://assistenza.paytourist.com/hc/it/articles/14353613650588-Come-ottenere-il-CIN-Ministero-del-Turismo